Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento

In un periodo di crisi economica può tornare utile, in caso di sovraindebitamento da parte di persone fisiche, piccole imprese, imprenditori agricoli, associazioni professionali che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare, quanto previsto dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3.
Tali soggetti hanno l’opportunità di ricorrere ad apposite procedure attraverso la predisposizione di piani specifici da parte dai cosiddetti “organismi di composizione della crisi”, su base negoziale, al fine di consentire la risoluzione dei casi di insolvenza.
La costituzione di tali organismi di composizione della crisi, trova recente regolamentazione nel decreto ministeriale n. 202 del 24.09.14 (pubblicato in G.U. n. 21 del 27.01.15) e ha lo scopo di fornire assistenza al debitore nell’elaborazione e nella stesura di piani di ristrutturazione del debito e nei rapporti con i creditori.
Il decreto di cui sopra istituisce un registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a cui possono iscriversi, oltre che gli enti locali (comuni, liberi consorzi, città metropolitane, regioni, ecc.) anche, gli organismi di conciliazione esistenti presso le Camere di Commercio, il segretariato sociale, nonché gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti, dei notai.

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